Uso di telefonia mobile e neurinoma

Nel 2017 SIML ha pubblicato sul proprio sito un commento a due sentenze di primo grado sul rapporto “uso (prolungato) di cellulari e neoplasia benigna del nervo acustico (neurinoma). E’ di questi giorni la notizia che la Corte di Appello di Torino, sulla base di una consulenza tecnica , ha confermato una sentenza di primo grado. In relazione all’ampia diffusione che i  media hanno dato alla notizia, SIML ritiene necessario proporre un nuovo commento in cui si ribadisce la necessità di valutare le condizioni per cui ciò che non è chiaro nella Comunità Scientifica diviene evidente nelle conclusioni della Magistratura.

In sintesi, in quel primo documento, oltre a stigmatizzare alcuni marchiani errori contenuti nella consulenza tecnica d’ufficio, si rilevava come i dati della letteratura consolidata non fossero a favore della dimostrazione di un nesso di causalità tra utilizzo prolungato della telefonia mobile ed insorgenza del neurinoma del nervo acustico.

Più recentemente in una rianalisi dei dati raccolti in Canada per lo studio INTERPHONE pubblicata nel 2017 (Momoli et al. Probabilistic Multiple-Bias Modeling Applied to the Canadian Data From the Interphone Study of Mobile Phone Use and Risk of Glioma, Meningioma, Acoustic Neuroma, and Parotid Gland Tumors  American Journal of Epidemiology Vol. 186, No. 7 2017) è stato calcolato un rischio relativo (RR) di 0.7 per il neurinoma negli “regular use”. Il dato non cambia quando si analizza il RR in funzione del numero di ore cumulative ( < 40 ore RR 1.1, 40-458 ore RR 0.5, > 458 ore RR 0.7).

Nel Luglio del 2019 l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un documento di sintesi sul rapporto tra telefonia cellulare e salute. In tale documento si afferma “Studi epidemiologici sono stati condotti per analizzare possibili correlazioni tra l’uso del telefono cellulare e lo sviluppo di tumori nel cervello o altri organi della testa (nervo acustico, ghiandole salivari).
I risultati oggi disponibili, considerati anche alla luce dei dati degli studi di laboratorio, sono nel complesso rassicuranti”.
Il documento ricorda come l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) abbia classificato i campi elettromagnetici a radiofrequenza e microonde come "possibilmente cancerogeni" (Gruppo 2B), in quanto l'evidenza epidemiologica è stata giudicata "limitata", cioè un’interpretazione causale delle evidenze è ritenuta credibile, ma non è possibile escludere con ragionevole certezza un ruolo del caso, di distorsioni o di fattori di confondimento. La scelta è stata non unanime essendo diversi partecipanti al working group orientati per una classificazione in categoria 3, ossia agente non classificabile come cancerogeno per la specie umana. Il documento del ISS evidenzia come “a seguito della classificazione della IARC, l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), di cui la IARC fa parte, si è espressa in favore di ulteriori ricerche giustificate dal crescente utilizzo dei telefoni cellulari e dalla carenza di dati relativi a durate d’uso superiori ai 15 anni. L’OMS non ha invece suggerito revisioni degli attuali standard di protezione fissati a livello internazionale (finalizzati alla prevenzione degli effetti noti, di natura termica, dei campi elettromagnetici a radiofrequenza), né ha suggerito di adottare misure precauzionali di limitazione delle esposizioni connesse all’utilizzo di telefoni cellulari.”

In sintesi, ad oggi la Scienza rimane scettica sulla possibilità che l’uso del telefono cellulare causi il neurinoma dell’acustico per i seguenti motivi:

- la patologia è tipicamente monolaterale e non è possibile accertare da quale lato le persone usino il telefono mobile (il dato è semplicemente riferito e si presta a distorsioni del ricordo indotte dal fatto di sapere di avere la malattia in questione);

- gli studi di maggior peso sul tema sono negativi;

- non vi è alcun aumento dell’incidenza dei neurinomi dell’acustico nella popolazione generale, pur con il progressivo e massiccio aumento dell’utilizzo di telefoni cellulari da oltre 20 anni.

Non si comprende quindi come un giudice del lavoro possa stabilire che in una determinata persona l’uso del telefono cellulare abbia provocato un neurinoma dell’acustico.

Non disponendo al momento della consulenza tecnica stilata a supporto  della Corte d'Appello non sono possibili commenti puntuali nel merito ma pare tuttavia interessante riportare alcune considerazioni fatte nel documento pubblicato sul nostro sito nel 2017 che traevano spunto dalla sentenza di primo grado e dalla consulenza tecnica utilizzata a supporto della sentenza stessa.

Infatti paiono ancora attuali i commenti allora proposti di cui si riportano integralmente alcuni passaggi:

Nella relazione di Consulenza Tecnica d’Ufficio, su cui è basata la sentenza, si apprezza una costante critica al già citato lavoro Interphone, volta a sminuirne la validità in confronto ad altri lavori che, secondo il CTU, sarebbero scevri da condizionamenti…….”

“….Anche sulla definizione istologica del neurinoma corrono alcune osservazioni utili a definire la qualificazione professionale del CTU. Egli ritiene che il neurinoma dell’acustico sia un glioma ed evidenzia, in neretto, questo suo convincimento. E’ una scelta strumentale per poter inserire questo tumore benigno nella categoria dei gliomi per cui sarebbe stato rilevato un incremento di rischio in riferimento all’esposizione. Questa osservazione è riportata anche dal Giudice nella sentenza, in cui precisa che lo “studio citato dall’INAIL individua un rischio del 40% superiore per i glioma (famiglia di tumori cui appartiene anche quello che ha colpito il ricorrente..)”. Ma i neurinomi dell’acustico non sono classificabili nel gruppo dei gliomi, come è agevole verificare in un qualsiasi testo specialistico. Si tratta infatti di tumori benigni che appartengono alla classe dei tumori dei nervi cranici e paraspinali, tipo Schwannoma (o neurilemoma o neurinoma, 9560/0). La nuova classificazione è del 2016 e, per questa patologia, non sono state apportate sostanziali variazioni rispetto alla precedente del 2007. Si tratta quindi di un ulteriore, grave, errore che ha indotto il Magistrato a considerazioni sbagliate.”

Nella Consulenza di Ufficio colpisce poi la reiterata accusa di conflitto di interessi a carico di noti esponenti della comunità scientifica. In particolare le accuse riguardano Alhbom e “Rapacholi” “non alieni da conflitti di interesse, ed in particolare Alhbom…” e sarebbe stato forse interessante far sapere al Magistrato che Michael Repacholi (non il Rapacholi del CTU) è uno scienziato di fama internazionale che è stato coordinatore della ricerca sui campi elettromagnetici per conto dell’Organizzazione Mondiale della Sanità mentre Anders Alhbom, del Karolinska Institute di Stoccolma, è un noto epidemiologo che ha prodotto importanti ricerche sui campi elettromagnetici.

Quanto accaduto nella sentenza della Corte di Appello di Torino parrebbe confermare che spesso si opera, in ambito giudiziario ma non solo, ignorando  “il campo dell’evidenza scientifica,sostituendosi di fatto a chi svolge ricerca scientifica e definisce il livello delle conoscenze sugli specifici aspetti oggetto di contenzioso, o addirittura sostituendosi alle strutture sanitarie, creando così, grazie anche alle amplificazioni mediatiche che troppo spesso privilegiano il sensazionalismo alla corretta e motivata informazione, gravi problemi nella individuazione e corretta gestione delle misure necessarie per la reale tutela della salute del Paese.”

Si “..evidenzia una inaccettabile conflittualità nel rapporto fra Diritto e Scienza : il dato scientifico rischia di essere sempre più percepito come incerto e soggetto a revisione con una conseguente sorta di “crisi della scienza ufficiale”, anche se, all’opposto, può venire obiettata la pura acquiescenza ai risultati della ricerca scientifica, specie quando essi riguardano i problemi centrali della condizione umana, e che proprio a tale tendenza può essere ricondotto un atteggiamento di “possibilismo” rispetto alla attività scientifica, e dunque l’inclinazione a ritenere degna di considerazione ogni proposta, seppure discordante, che si ammanti di scientificità.”

Da qui la necessità che la nostra società scientifica assuma sempre di più un ruolo centrale nella definizione esclusivamente su basi scientifiche  dei reali rischi per la salute e sicurezza di lavoratori legati all’evoluzione sempre più rapida  del mondo del lavoro e di come questa evoluzione possa eventualmente influenzare anche la salute dei cittadini definendo la reale entità del rischio e se necessario fornendo un qualificato supporto alla sua gestione.

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