Interpello n. 7 del 24-10-2019 sui Medici Competenti della Polizia di Stato

Pubblicato un nuovo interpello in materia di Sicurezza nei luoghi di lavoro, il n. 7 del 24 ottobre 2019, che interessa alcuni aspetti relativi al ruolo dei Medici Competenti della Polizia di Stato, su istanza formulata dalla Confederazione Sindacale Autonoma di Polizia (CONSAP).

I Medici Competenti delle Forze Armate (tra cui sono inclusi quelli della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri) possiedono uno status particolare, esplicitato nel comma 1 lettera d-bis dell’art. 38 del D.Lgs.81/08, cioè non devono necessariamente essere specialisti in Medicina del Lavoro (o Igiene o Medicina Legale) in quanto l’unico requisito richiesto è quello di avere svolto per almeno quattro anni – alla data di entrata in vigore del decreto citato – l’attività di medico nel settore del lavoro [sempre nell'ambito delle Forze Armate]. Resta inteso che la loro attività professionale riguarda esclusivamente i lavoratori delle Forze Armate e non altri comparti di servizi statali pubblici o economici di natura privata. A rimarcare tale distinzione, nell’Elenco Nazionale dei Medici Competenti istituito presso il Ministero della Salute, i MC delle Forze Armate risultano contrassegnati con la nota “art. 38 d-bis”.

Gli interrogativi posti dal CONSAP riguardavano due quesiti:

- se i Medici della Polizia di Stato in possesso del suddetto requisito, per poter iniziare e svolgere l’attività di medico competente, hanno l’obbligo di inviare la prevista autodichiarazione al Ministero della Salute;

- se hanno, inoltre, l’obbligo di effettuare l’aggiornamento professionale e acquisire i crediti formativi ECM come indicato dalla normativa e alla stregua degli altri Medici Competenti che non fanno parte della Polizia di Stato (o delle altre Forze Armate).

La Commissione per gli Interpelli,dopo aver esaminato esaustivamente la legislazione in materia (D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni) nonché le successive circolari del Ministero della Salute e della stessa FNOMCeO, ha escluso particolari deroghe per quanto attiene alla peculiare condizione dei professionisti sanitari in oggetto (“… questa Commissione sulla base di un’interpretazione letterale del richiamato articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, ritiene che tale norma si riferisca in maniera generalizzata a tutti coloro che svolgono le funzioni di medico competente, non evincendosi alcuna esenzione, per i Medici Competenti della Polizia di Stato,dal partecipare al programma di educazione continua in medicina”).

In definitiva si può quindi concludere che i Medici Competenti delle Forze Armate, relativamente agli adempimenti in merito alla formazione continua in Medicina, sono soggetti agli stessi obblighi previsti dalla vigente normativa per tale categoria professionale.

 

Il testo completo dell’interpello si può scaricare dal sito Internet del Ministero del Lavoro al seguente link.

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