FAQ del garante protezione dei dati personali su vaccinazione dei dipendenti

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato sul proprio sito le FAQ “Vaccinazione dei dipendenti: Principi generali e focus sugli operatori sanitari”, di particolare interesse per il Medico competente.  

L’Autorità ha indicato con chiarezza come il datore di lavoro non possa chiedere ai propri dipendenti conferma dell’avvenuta vaccinazione, come pure documentazione ad essa relativa, né possa esigere dal Medico competente i nominativi dei lavoratori vaccinati, dal momento che soltanto quest’ultimo professionista può trattare i dati sanitari dei lavoratori e, tra questi, anche le informazioni relative alla vaccinazione anti-SARS-Cov-2, nell’ambito della sorveglianza sanitaria finalizzata alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

Viene peraltro chiarito che tale divieto prescinde dal consenso del lavoratore, atteso che esso non può costituire nella fattispecie una condizione di liceità del trattamento del dato in questione. 

La mancata previsione di liceità della richiesta di tali dati al Medico competente non presuppone tuttavia che l’effettuazione della vaccinazione di cui sopra non sia di rilievo per lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

Il Garante ha infatti precisato al riguardo che, in attesa di un intervento legislativo che eventualmente renda obbligatoria tale vaccinazione per lo svolgimento di determinate attività lavorative, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come in ambito sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle “misure speciali di protezione” previste dall’art. 279 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. 

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