È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 127 del 21/09/2021 che regola l’estensione della Certificazione verde COVID-19 (cosiddetto Green Pass)

Di seguito alcune brevi note di dettaglio inerenti alcuni aspetti di particolare interesse applicativo. Per un riepilogo delle informazioni generali, peraltro già diffuse dai media, si può fare riferimento alle FAQ presenti nella piattaforma governativa: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Come noto, innanzitutto, la certificazione va richiesta da venerdì 15 ottobre fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al momento al 31 dicembre p.v.).

Sono tenuti ad esibire il Certificato Verde non solo i lavoratori dipendenti, ma tutti coloro che svolgono una attività lavorativa nel settore privato e pubblico, ivi compresi i lavoratori autonomi, i fornitori o i trasportatori che dovessero accedere in Azienda.

Non sono tenuti ad esibirlo, invece, i clienti di un negozio commerciale. Ne sono esenti, inoltre, tra i lavoratori solo quelli in possesso di idonea certificazione medica rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Medico Vaccinatore che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale. Tale certificazione ha validità sino al 30 novembre 2021.

L'assenza del Certificato comporterà l'impossibilità di accedere al posto di lavoro ed il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato e sarà privo di copertura economica.

Il Datore di Lavoro deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche ed individuare con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni entro il 15 ottobre 2021. Per la verifica del Green Pass, il Datore di Lavoro dovrà far uso dell’applicativo ministeriale AppVerificaC19 e le informazioni relative sono reperibili alla seguente pagina: https://www.dgc.gov.it/web/app.html.

È indicato che il controllo può essere fatto anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che i controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro. Al momento non è definito quando si possa considerare rappresentativo il campione.

Ai sensi dell’ art. 13 comma 5 del D.P.C.M. 17/06/2021 (richiamato dal DL in oggetto) "l'attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell'intestatario in qualunque forma". Non sarebbe quindi possibile chiedere copia del Certificato cartaceo o immagazzinare i dati di quello digitale ed il controllo dovrà essere ripetuto ad ogni ingresso; ipotesi alternative potrebbero essere fonte di contenzioso o peggio considerate illecite.

L'attuale impianto normativo non prevede un ruolo specifico a carico del Medico Competente in materia di controllo della certificazione verde.

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