Allegato 3B e invio dati da parte del Medico Competente: cosa cambia dopo l’Interpello n.8/2019

Nell’ultima seduta di Dicembre dell’anno in corso la Commissione per gli Interpelli in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, costituita presso il Ministero del Lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 81/08, ha formulato la risposta ai quesiti posti dal sindacato nazionale autonomo CIMO in merito ad alcuni aspetti inerenti l’attività dei medici competenti. In particolare, facendo riferimento alla trasmissione delle informazioni relative ai dati sanitari dei lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 40 del citato D.Lgs. 81/08- obbligo cui ciascun medico competente è tenuto ad adempiere in via telematica attraverso l’apposito portale web dell’INAIL entro il primo trimestre di ogni anno - la suddetta O.S. aveva posto le seguenti questioni, derivanti da situazioni non esplicitamente previste dalla normativa e passibili di interpretazioni difformi da parte degli Organi di Vigilanza delle ASL (e degli stessi medici competenti):

- quale Medico Competente è tenuto a comunicare i dati aggregati nel caso di avvicendamento verificatosi prima della scadenza e,comunque, del perfezionamento dell’invio;

- se il prospetto con i dati indicati nell’allegato 3B deve essere sempre inviato, anche se nell’anno precedente non siano state eseguite visite mediche ed esami strumentali o di laboratorio per l’impresa o l’unità produttiva individuata.

La Commissione ha risposto con chiarezza a entrambi i punti controversi. Dopo aver puntualmente richiamato la legislazione e la normativa vigenti, comprese anche le FAQ del sito Internet INAIL, ha precisato che “… l’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento dei medici competenti nel corso dell’anno, ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Tuttavia, in un’ottica prettamente operativa, si segnala che l’INAIL ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”. Per quanto concerne il secondo quesito, in base ad un’interpretazione letterale del citato articolo 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale …”

D’ora in avanti e sin dalla prossima scadenza del 31 Marzo 2020 per l’invio dei dati relativi all’anno 2019, sarà necessario tenere ben presente queste indicazioni nell’operato di tutti i medici competenti per l’adempimento del disposto del citato art. 40. Si invitano quindi tutti i soci ad adeguarsi alle disposizioni interpretative della Commissione, possibilmente cercando di mantenere gli avvicendamenti e/o le cessazioni di incarico prima del mese di Dicembre di ogni anno al fine di evitare possibili contenziosi e di inviare le informazioni previste anche nel caso di mancata esecuzione di sorveglianza sanitaria per tutte le aziende o unità produttive per le quali risultano incaricati nel ruolo di medico competente.

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